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Nuova norma: Completa operatività e definizione delle agevolazioni per le erogazioni in denaro e in natura, disposte con l’articolo 83 del Codice del Terzo settore

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 24, del 30 gennaio 2020 il decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 novembre 2019 con il quale vengono individuate le tipologie di beni in natura che danno diritto alla detrazione dell’imposta o alla deduzione della base imponibile ai fini Irpef.
Completa operatività e definizione delle agevolazioni per le erogazioni in denaro e in natura, disposte con l’articolo 83 del Dlgs n. 117/2017 (Codice del Terzo settore).

Tale articolo, al comma 1, prevede la detrazione dall’imposta lorda sulle persone fisiche di un importo pari al 30% degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore non commerciali, elevato al 35% se il destinatario è un’organizzazione di volontariato; il successivo comma 2 stabilisce la deducibilità dal reddito complessivo dell’erogatore, nel limite del 10%, del reddito complessivo dichiarato, delle erogazioni liberali in denaro o in natura in favore degli enti del Terzo settore non commerciali, da persone fisiche, enti e società.

Con il decreto in esame vengono individuate le tipologie di beni che danno diritto alla detrazione o alla deduzione e stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione dei beni che possono formare oggetto delle erogazioni liberali in natura. Quest’ultime, specifica il documento, devono essere destinate agli enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali, con esclusione delle imprese sociali costituite in forma di società, e utilizzate da tali enti per lo svolgimento dell’attività statutaria con esclusive finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Il comma 2 dell’articolo 2 del decreto specifica che nel periodo transitorio, cioè fino al periodo d’imposta in cui interviene l’autorizzazione della Commissione europea prevista dall’articolo 101, comma 10 del Cts e comunque fino al periodo d’imposta di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, se successivo all’autorizzazione, possono essere destinatarie delle erogazioni anche le Onlus, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri, purché utilizzino i beni ricevuti in conformità alle proprie finalità statutarie.

Per quanto riguarda la valorizzazione dei beni che costituiscono le erogazioni liberali in natura, l’articolo 3 del decreto prevede che l’ammontare della detrazione o della deduzione spettante venga quantificato in base al valore normale del bene donato stabilito dall’articolo 9 del Tuir e, nel caso sia un bene strumentale, l’ammontare della detrazione o deduzione sarà determinato con rifermento al residuo valore fiscale al momento del trasferimento. Se invece, riguarda un bene prodotto o scambiato da parte dell’impresa rileva il minor valore tra quello “normale” del bene e quello attribuito alle rimanenze. In entrambi i casi si tratta di valori facilmente rilevabili dalle scritture contabili.
Nel caso in cui la cessione riguardi beni diversi da quelli sopra descritti e il valore della cessione sia superiore a 30mila euro o se non sia possibile desumere il valore dei beni sulla base di criteri oggettivi il donatore dovrà presentare una perizia giurata, datata non anteriormente a 90 giorni dal trasferimento del bene, nella quale sia attestato il valore dei beni donati.

Infine, riguardo alla documentazione, la donazione deve risultare da un atto sottoscritto contenente la dichiarazione del donatore nel quale risulti la descrizione analitica dei beni donati, con l’indicazione dei relativi valori, e la dichiarazione del destinatario nella quale sia dichiarato l’impegno ad utilizzare direttamente i beni ricevuti per lo svolgimento dell’attività statutaria, al fine dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

CIRCOLARE N.7/E – AGENZIA DELLE ENTRATE del 25 giugno 2021 

Erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche (Rigo E8/E10, cod. 61)
Art. 15, comma 1.1, del TUIR
Aspetti generali
Dall’imposta lorda si detrae un importo, pari al 26 per cento, delle erogazioni liberali in denaro, effettuate a favore delle ONLUS e delle iniziative umanitarie, laiche o religiose, gestite da associazioni, fondazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei Paesi non appartenenti all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).
La detrazione è ammessa anche nel caso in cui il datore di lavoro, con il consenso del dipendente, promuova un’iniziativa di raccolta fondi da destinare ad una ONLUS. In questo caso il sostituto d’imposta assume l’onere di trattenere direttamente dallo stipendio le somme destinate dal dipendente all’erogazione, secondo le modalità descritte dalle risoluzioni n. 160/E del 2009 e n. 441/E del 2008.
La detrazione spetta anche per le somme erogate a favore delle ONLUS per adozioni a distanza se la stessa ONLUS che percepisce l’erogazione certifica la spettanza della detrazione d’imposta (Circolare 14.06.2001 n. 55/E, risposta 1.6.2).

Limite di detraibilità
La detrazione è ammessa nella misura del 26 per cento calcolato su un ammontare massimo pari a euro 30.000 annui.
Devono essere comprese nell’importo anche le erogazioni indicate nella CU 2021 (punti da 341 a 352) con il codice 61.
Per la verifica del limite di spesa si deve tenere conto anche delle erogazioni a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari.
Dall’anno 2020 la detrazione dall’imposta lorda per le erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino ad euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari ad euro 240.000.

Cumulabilità con altre agevolazioni
In alternativa alla detrazione, le erogazioni effettuate alle ONLUS sono:
– deducibili dal reddito complessivo ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. g), del TUIR, riferito alle erogazioni liberali in favore delle Organizzazioni non governative (ONG) che hanno mantenuto la qualifica di ONLUS e iscritte all’Anagrafe delle ONLUS (Risoluzione 24.02.2015 n. 22/E) (rigo E26, cod. 7);
– detraibili ai sensi dell’art. 83, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), riferito alle erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore;
– deducibili ai sensi del medesimo art. 83, comma 2, del d.lgs. n. 117 del 2017, riferito alle erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore.
Il citato art. 83 del Codice del Terzo settore, al comma 4, prevede, ferma la non cumulabilità delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 (detrazione e deduzione), che i soggetti che fruiscono delle agevolazioni ivi previste non potranno fruire per analoghe erogazioni liberali, effettuate a beneficio dei soggetti indicati nell’art. 83 del Codice del Terzo settore, delle detrazioni o deduzioni previste da altre norme agevolative.
Pertanto, il contribuente che fruisce della detrazione da indicare con il codice 61 nel rigo E8/E10, non può fruire, sia per le medesime erogazioni che per erogazioni analoghe effettuate anche a diversi beneficiari, sempreché ricompresi nell’ambito di applicazione dell’art. 15, comma 1.1, del TUIR, delle agevolazioni previste per:
– le erogazioni liberali a favore delle ONLUS e delle associazioni di promozione sociale (rigo E8/E10, cod. 71);
– le erogazioni liberali a favore delle organizzazioni del volontariato (rigo E8/E10, cod. 76);
– le erogazioni liberali in denaro o natura in favore delle ONLUS, delle organizzazioni del volontariato e delle associazioni di promozione sociale (rigo E36);
– le erogazioni liberali di cui all’art. 10, comma 1, lett. g), del TUIR in favore delle ONG che hanno mantenuto la qualifica di ONLUS e siano iscritte all’Anagrafe delle ONLUS (Risoluzione 24.02.2015 n. 22/E) (rigo E26, cod. 7).

Modalità di pagamento
L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). La detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.

Documentazione da controllare e conservare
Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della società che gestisce tali carte.
Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.
È necessario, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall’estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.

Tipologia: Erogazioni liberali alle ONLUS e alle iniziative umanitarie, religiose o laiche

Documenti: 
– Ricevuta del versamento bancario o postale
– In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, estratto conto della banca o della società che gestisce tali carte
– Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le modalità in precedenza definite non sia possibile individuare uno degli elementi richiesti ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti anche la modalità di pagamento utilizzata

– Dalle ricevute deve risultare il carattere di liberalità del pagamento
– Ricevuta del versamento bancario o postale
– In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, estratto conto della banca o della società che gestisce tali carte
– Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le modalità in precedenza definite non sia possibile individuare uno degli elementi richiesti ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti anche la modalità di pagamento utilizzata

– Dalle ricevute deve risultare il carattere di liberalità del pagamento

Precedenti norme:

Le norme che regolano le agevolazioni fiscali sono 2:

  • l’art. 14 della legge 80/2005, in base al quale ogni donazione, a determinate condizioni, è DEDUCIBILE DAL REDDITO COMPLESSIVO ( sia per le persone fisiche che per i soggetti Ires).
  • il D.L. 4.12.97 n. 460, art. 13 il quale dice che, in alternativa alla precedente modalità, ogni donazione a favore delle ONLUS è DETRAIBILE dall’imposta (per le persone fisiche) o DEDUCIBILE DAL REDDITO D’IMPRESA.
  • Per le persone fisiche:  E’ possibile detrarre dall’imposta lorda il 19% dell’importo donato a favore delle ONLUS, fino ad un massimo di 2.065,83 euro (art. 15-bis del D.P.R. 917/86).
  • OPPURE, è possibile dedurre dal proprio reddito le donazioni a favore delle ONLUS, per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000,00 euro annui (art. 14 comma 1 Decreto Legge 35/05 convertito in Legge n. 80 del 14/05/2005). (*) Per le impreseE’ possibile dedurre le donazioni a favore delle ONLUS per un importo non superiore a 2.065,83 euro o al 2% del reddito d’impresa dichiarato (art. 100 comma 2 del D.P.R. 917/86).

    OPPURE, è possibile dedurre dal proprio reddito le donazioni a favore delle ONLUS, per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000,00 euro annui (art. 14 comma 1 del Decreto Legge 35/05 convertito in Legge n. 80 del 14/05/2005). (*)

    (*) per tutte le donazioni effettuate dal 17/03/2005

    N.B. Le agevolazioni fiscali non sono cumulabili tra di loro.

    La deduzione dal reddito

    Le persone fisiche e gli enti soggetti all’Ires possono dedurre dal proprio reddito, in sede di dichiarazione dei redditi,le donazioni liberali in denaro erogate a favore delle Onlus, nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui (D.L. 14 marzo 2005, n. 35 , convertito con modificazioni con Legge 14 maggio 2005, n.80.

    Ricorda di conservare la ricevuta postale o bancaria della tua donazione. Per le donazioni tramite bonifico, carta di credito,  prepagate, assegno bancario o circolare  l’estratto conto ha valore di ricevuta(Art. 23 D.L. 9 luglio 1997, n. 241)

    La detrazione d’imposta

    In alternativa alla deducibilità dal reddito, le  persone fisiche  che effettuano erogazioni liberali in denaro alle Onlus possono fruire della detrazione dall’Irpef, nella misura del 19%, per un importo massimo di 2.065,83 Euro (lett. i bis, co. 1, art. 15 del Dpr n. 917/1986).

    Le imprese possono dedurre le donazioni a favore delle ONLUS per un importo non superiore a 2.065,83 euro o al 2% del reddito d’impresa dichiarato (art. 100 comma 2 del D.P.R. 917/86).

    Deduzione o detrazione?

    Chi effettua una liberalità in denaro ad una Onlus, al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi dovrà valutare se è più conveniente fruire della detrazione d’imposta del 19% oppure della deduzione del 10% del reddito complessivo.

    In quest’ultimo caso, l’erogazione deducibile determinerà, mediante la riduzione del reddito imponibile, un beneficio pari all’aliquota massima raggiunta dal contribuente.

    Nella maggior parte dei casi risulta conveniente la nuova agevolazione, in quanto l’aliquota marginale Irpef (rilevante nel caso della deduzione) è sempre superiore della percentuale di detrazione (rilevante nel caso della detrazione). È possibile, però, qualora il reddito complessivo sia molto basso individuare ipotesi in cui risulti più conveniente la vecchia normativa.

     Vecchie e nuove regole a confronto

    Per le donazioni effettuate a partire dal 17 marzo 2005, data di entrata in vigore della L. n. 80/2005 conosciuta con il nome “+Dai – Versi”, è  possibile beneficiare di questa nuova agevolazione fiscale.

    Va precisato che la nuova agevolazione del “+ dai – versi” non sostituisce le precedenti agevolazioni già esistenti per le liberalità a favore delle Onlus, ma si affianca ad esse, senza però che vi sia la possibilità di cumulare i due benefici.

    Dunque, alla medesima fattispecie di donazione, sono applicabili differenti norme di agevolazione.

    Quella prevista dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (derivante dall’art. 13 del dl. n. 460/97 ) consiste in una detrazione di imposta del 19% dell’importo versato, sino ad un massimo di 2.065,83 euro (i vecchi 4 milioni di lire) per le persone fisiche; mentre le imprese (imprenditori individuali, snc, spa, srl ecc.) possono dedurre dal reddito d’impresa un importo non superiore a 2.065,83 o il 2 % del reddito dichiarato.

    La norma invece relativa al DL n. 35 del 2005 prevede invece, come detto, sempre una deduzione sull’imponibile.

    DAL 2013 PIU’ DETRAZIONI PER DONAZIONI A ONLUS

    Riportiamo integralmente l’articolo di Sara De Carli pubblicato il 13 luglio 2012 su VITA.ithttp://www.vita.it/politica/leggi-norme/donazioni-l-aumento-delle-detraibilit-legge.html

    La nuova legge è in Gazzetta Ufficiale: nel 2013 si potrà detrarre il 24% di ciò che si dona al non profit e dal 2014 il 26%.

    Si chiama legge 6 luglio 2012, n. 96 ed è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 9 luglio. È dunque ufficiale: a partire dal 2013 le donazioni alle onlus saranno detraibili in una quota più alta di oggi.

    Le nuove percentuali
    Lo prevede, per l’esattezza, l’articolo 15 della legge “Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l’adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l’armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali”. Dall’attuale 19% si passa al 24% per l’anno 2013 e al 26% a decorrere dall’anno 2014.

    L’aumento della quota detraibile vale «per le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 2.065 euro annui, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)».

    Le condizioni
    La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all’Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

    Tavola riassuntiva

    ORGANIZZAZIONI

    BENEFICIARIE

    AGEVOLAZIONI FISCALI

    Riferimenti normativi:

    ONLUS (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale )

    in alternativa, una delle seguenti

    Persone Fisiche

    a)   deducibilità, per le donazioni in denaro o in natura, nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, fino all’importo massimo di 70.000 € co. 1, art. 14 del D.L. n. 35/2005 e successive modificazioni (L. n. 80/2005)

    b)   detrazione dall’Irpef del 24% dell’erogazione per l’anno 2013 e del 26% a decorrere dell’anno 2014, calcolata    sul limite massimo di 2.065,83 euro

    lett. i bis, co. 1, art. 15 del D.P.R. n. 917/1986

    Imprese

    a)   deducibilità, per le donazioni in denaro o in natura, nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, fino all’importo massimo di 70.000 eur co. 1, art. 14 del D.L. n. 35/2005 e successive modificazioni (L. n. 80/2005)

    b)   deduzione  dall’Irpef del 2% del reddito d’impresa fino al limite massimo di 2.065,83 euro

    lett. i bis, co. 1, art. 15 del D.P.R. n. 917/1986

Modalità di erogazione: niente contante: Poiché un eventuale versamento in contanti della liberalità non renderebbe l’operazione sufficientemente certa e trasparente, l’erogazione deve essere effettuata, ai fini della deducibilità-detraibilità, tramite banca, ufficio postale o altri sistemi di pagamento, quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni di conto corrente o circolari.

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